Cassazione: La colpa del datore di lavoro che ha omesso l’installazione della segnaletica di pericolo
La Corte di Cassazione, già con la sentenza Sez.IV, n. 23147 del 17/4/2012 postulava che : “In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa”. Con sentenza n. 956 del 13 gennaio 2014, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro avverso la decisione con cui era stato ritenuto colpevole, come amministratore unico di una Società, per l’omissione dell’ installazione della necessaria segnaletica di pericolo sul luogo di lavoro. In particolare, si trattava della mancanza dei cartelli di pericolo per una piattaforma esistente all’ingresso del piazzale dell’azienda utilizzato dai mezzi di trasporto. Vi era stato uno scontro tra un automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l’accesso, a causa delle mancate segnalazioni. Gli ermellini hanno stabilito che: “In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa”. Pertanto, anche il conducente di un automezzo di altra ditta in ingresso, come nel caso di specie, va tutelato e protetto in ossequio delle norme antinfortunistiche, potendosi contestare al datore i reati ex artt. 589 c.p., 2 comma (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale), e 590 c.p., comma 3 (lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale), art. 590 c.p. ultimo comma (lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro), qualora sussista un nesso eziologico tra l’evento e l’inosservanza delle norme contro gli infortuni sul lavoro. Tale principio – precisa la Corte – risponde alla somma necessità di prevenzione di tutti coloro che vengono in relazione con luoghi di lavoro, così ricomprendendo nel termine “luogo” anche il piazzale e il relativo accesso utilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi di trasporto di beni necessari per l’attività aziendale. Spetta al datore di lavoro l’ obbligo di apporre tutti i segnali necessari alla regolazione del traffico interno all’opificio, così da tutelare ogni soggetto che vi entri e vi circoli, nello svolgimento di attività lavorative.