Purtroppo, a distanza di 10 anni dall’emanazione della legge, essa è ancora poco conosciuta, poco utilizzata ed ancora peggio, poco noti sono il ruolo, i compiti, gli obblighi e le funzioni degli amministratori di sostegno nominati dal Giudice Tutelare. Nella realtà locale sta prendendo piede da poco tempo l’uso di tale forma di tutela. Diversi passi legislativi andranno fatti per adeguare i codici e le leggi speciali al mutato scenario sociale di riferimento. Sicuramente,l’Ads è uno strumento nuovo di protezione della persona in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia. Scopo primario dell’istituto è quello di affiancare un “amministratore” al soggetto debole, per la cura degli interessi della persona beneficiaria. Scompare dalla lettera della legge la considerazione dell’incapace come “non persona”. Pertanto, si auspica che il diritto al “sostegno esistenziale” sia volano per un nuovo assetto giuridico, specchio del mutato scenario sociale. L’ads è cucita sulla persona, un vestito adatto alla sua taglia, risulta elastica, più duttile e più adattabile ai casi specifici rispetto all’interdizione e all’inabilitazione. L’inadeguatezza delle misure codicistiche di tutela dei soggetti disabili delle due forme legali di tutela preesistenti alla legge sull’ads si manifestava nel non sapere dare adeguata risposta alla variegata gamma di disabilità che possono colpire la persona (infermità mentale totale o parziale, menomazione fisica o psichica), incidendo in modo e con intensità differenti sulla sua autonomia. Si aveva l’ablazione totale o parziale della capacità di agire, con effetti a volte sproporzionati rispetto alle reali necessità di protezione del soggetto il quale, una volta dichiarato interdetto o inabilitato finiva con l’essere emarginato socialmente. Al fine, quindi, di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, come recita l’art. 1 della L. n. 6/2004, è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura dell’amministrazione di sostegno.
La legge n. 6/2004 operando un forte distacco dal precedente impianto codicistico che, come osservato, fondava tutela e curatela prevalentemente sulla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’interdetto e dell’inabilitato in vista anche degli interessi pure di ordine patrimoniale della sua famiglia, ha innovato la disciplina delle misure di protezione dei soggetti incapaci in un’ottica maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona. Sono state, così, aperte le porte alla totale riforma delle misure di protezione dei soggetti deboli. La coesistenza dei 3 istituti va, allora, risistemata, magari prevedendo un’unica figura di tutela più malleabile, oppure riscrivendo i limiti e i margini delle vecchie figure, in un’ottica residuale del loro utilizzo.