Con sentenza n.10719/2013, la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta un tema alquanto attuale e interessante: le dinamiche familiari in tema di separazione, affermando il principio secondo cui non si può giustificare l’allontanamento dalla casa familiare della moglie unitamente ai figli minori, senza aver informato il marito.
L’allontanamento ingiustificato della moglie dalla casa familiare con i figli costituisce inadempimento dei doveri coniugali talmente grave da giustificare l’addebito della separazione alla moglie stessa. Nel caso di specie, l’allontanamento aveva assunto una connotazione ancor più grave poiché accompagnato dall’interruzione di qualsivoglia rapporto tra le figlie ed il padre per alcuni mesi . Inoltre, il marito non era stato neanche messo al corrente del luogo in cui le figlie erano state condotte dalla madre, la quale era sparita da ogni contatto a lui noto. Affinchè l’abbandono della casa familiare possa escludere l’addebito della separazione, secondo la Cassazione, occorre che sia sorretto da una giusta causa, ciò che non è stato ravvisato nel caso in esame. I due coniugi si erano separati nel 2005, con addebito alla madre e custodia dei figli al padre, fermo l’affidamento condiviso ad entrambi, poiché la donna aveva ammesso di non aver comunicato al marito l’intenzione di allontanarsi definitivamente senza il consenso ed all’insaputa del coniuge. Costei approfittando delle vacanze estive, aveva lasciato la propria casa con i figli senza dare notizie se non dopo alcuni mesi. A questo proposito, evidenzia la Corte, non può costituire giustificato motivo di allontanamento il deposito del ricorso per separazione. Il fatto che il padre convivesse con un’altra donna non è considerato rilevante per l’assegnazione della casa coniugale, rimanendo sempre subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore. Nella specie non risultava che la circostanza della convivenza more uxorio fosse posta in correlazione con la lesione dell’interesse dei figli minori conviventi, mentre la decisione relativa all’affidamento è risultata centrata su un’ampia indagine tecnica relativa proprio alla valutazione di tale interesse. La situazione preesistente all’allontanamento dalla casa coniugale della moglie, unilateralmente deciso ed attuato, di “separazione di fatto” non è risultata affatto accertata non essendo stata mai in discussione la coabitazione tra i coniugi prima di tale allontanamento volontario della donna. La dichiarazione di addebito, in entrambi i gradi precedenti di giudizio, si era fondata sulla gravità del suo comportamento, in quanto non solo si era attuato all’insaputa del coniuge ma era consitito anche nella sottrazione all’altro genitore dei figli minori per molto tempo. Sono mancate nel caso in esame le prove di cause giustificative pregresse di questo censurabile comportamento e posto il consolidato orientamento della Corte secondo cui l’allontanamento deve essere giustificato, l’onere probatorio gravante su chi realizza questa grave violazione dei doveri coniugali non è stato soddisfatto. “Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”. (Cass. 17056 del 2007; 12373 del 2005). Nel caso, poi, si verifichi l’allontanamento anche con figli minori, per la Cassazione, la prova deve essere molto più rigorosa e la situazione d’intollerabilità, anche ad essi riferita, deve essere precisamente e perfettamente dimostrata e giustificata. Quindi, anche il comportamento immediatamente successivo alla separazione può costare l’addebito, contando anche il comportamento che il coniuge tiene subito dopo aver cessato la convivenza qualora costituisca una conferma dei “sospetti del passato”. “Tale complessiva condotta – argomenta la Suprema Corte – caratterizzata dall’ingiustificata imposizione unilaterale di una condizione di lontananza dell’altro genitore dai figli minori, iniziata prima della notifica del ricorso separativo e protrattasi anche dopo tale adempimento processuale è ampiamente valutabile ai fini dell’addebito, anche dopo l’effettiva instaurazione del contraddittorio in quanto… anche il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione può rilevare ai finì della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorre ad illuminare sulla condotta pregressa”.