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Chattare con un’altra persona se si è sposati è motivo d’addebito della separazione?

Con sentenza n.8929 del 12.4.2013 la I sezione della Cassazione ha affermato, in modo difforme dalle precedenti posizioni in materia, che non si può parlare di “adulterio” quando un coniuge intrattiene con un altro soggetto una relazione interpersonale non idonea ad offendere la dignità e l’onore dell’altro coniuge. Una moglie aveva visto addebitarsi in primo grado la separazione dal marito per aver scambiato SMS ed e mail con un altro uomo. Prova ritenuta fondamentale era una e-mail inviata da parte di un uomo alla donna, dalla quale si presumeva un ‘legame’ supportato anche da telefonate e contatti via web. I giudici di secondo grado avevano ribaltato il verdetto del tribunale di primo, secondo cui la donna era colpevole del fallimento matrimoniale. Secondo gli ermellini, si tratta di una relazione platonica (per altro non corrisposta), non essendo provato affatto che ci fossero stati incontri personali tra i due, o rapporti sessuali. Pertanto, non essendosi realizzati quegli elementi fondanti la fattispecie di offesa alla dignità e all’onore del marito, non si può parlare in questo caso di addebito. Nel caso di specie non è considerato dimostrato il nesso causale tra il matrimonio in crisi e la relazione “adulterina”, data la valutazione precisa di molteplici elementi. Già in appello si era stabilito che non fosse addebitabile alla donna la frattura nel rapporto matrimoniale.  Ex art.. 151 cod. civ., “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Quindi l’addebito non può sostanziarsi solo nell’adulterio ma bisogna tenere in considerazione sia gli aspetti rilevanti all’esterno, le modalità con cui è vissuta la relazione extramatrimoniale e l’ambiente in cui i coniugi vivono, così da poter valutare il danno subito dall’altro coniuge nella dignità e onore. Nel caso esaminato, il tutto si era ridotto a contatti virtuali e la distanza geografica tra la donna e l’estraneo non potevano far pensare ad un vero rapporto adulterino lesivo della fedeltà coniugale. Tra l’altro, si trattava di un amore non corrisposto, di un uomo per una donna che lo aveva sempre respinto. Trattandosi di scambio interpersonale solo platonico, non si può parlare di relazione sentimentale adulterina e, comunque, di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale. Dalle risultanze processuali, si è escluso che tale contatto fosse una reale relazione extra coniugale sfociata in incontri sessuali anche occasionali. Inoltre, si è valutato anche il contenuto delle mail scambiate, da cui non emerge affatto una corrispondenza reciproca di sentimenti, poiché soltanto da parte dell’uomo vi era coinvolgimento sentimentale, non corrisposto però dalla donna. Quindi, del tutto diversa è la posizione della I sezione della Cassazione Civile rispetto a quanto espresso dalla stessa con sent. n. 15557 del 2008, in cui “in riferimento ai presupposti della pronuncia dell’addebito ai sensi dell’art. 151 c.c., comma 2, ..siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell’art. 143 cod. civ., e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa: fra i quali è indicato l’obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniugo, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio”. Con la sentenza del 2008, l’addebito veniva assegnato facendo riferimento a un concetto di fedeltà coniugale più vicino a quello di lealtà umana, la quale impone di sacrificare la sfera individuale in prospettiva di una vita comune. La Corte aveva, cioè, parlato di fedeltà affettiva, tale da obbligare a sanzionare qualsiasi comportamento che potesse minare la fiducia e il rispetto reciproci. Il caso esaminato nel 2013 ha visto un cambiamento di rotta, con l’affermazione giudiziaria che una relazione virtuale non costituisca causa di addebito.