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La Corte di Cassazione sentenzia:”Famiglia gay non dannosa per figli”

Con la sentenza n.601/2013 la Suprema Corte sancisce un principio innovativo e dirompente: sostenere che “sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale» dà «per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosita’ di quel contesto famigliare». Quanto postulato dalla Cassazione apre uno scenario del tutto nuovo in ambito dottrinale e giurisprudenziale. La questione che si sono trovati a dirimere gli ermellini aveva per protagonisti un uomo islamico e due donne. L’uomo aveva avuto un figlio con una donna italiana la quale in seguito era andata a vivere con la compagna. Avendo avuto l’affidamento esclusivo la madre dalla Corte d’appello di Brescia, il padre ricorreva in Cassazione sull’assunto che il bimbo era inserito in una famiglia gay per cui avrebbero potuto esserci per lui “ripercussioni negative”. La stessa Costituzione ha fatto da supporto alla sua tesi, in particolare richiamando l’articolo 29 che sancisce e tutela i “diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. La prima sezione civile della Suprema Corte con la sentenza dell’11.1.2013 ha respinto il ricorso dell’uomo, motivando tale decisione con l’affermazione granitica che alla base delle sue lamentele “non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”. La Corte, quindi, ritiene da provare e dimostrare l’effettivo pregiudizio al minore, in armonia con quanto già stabilito in sede d’appello. Infatti la donna aveva già ottenuto in tale grado l’affidamento esclusivo del minorenne con incarico ai servizi sociali di regolamentare gli incontri del figlio con il padre, da tenersi “con cadenza almeno quindicinale”. La Corte ha respinto le pretese del ricorrente basate sul pregiudizio che il figlio avrebbe avuto uno sviluppo squilibrato dalla convivenza della madre con un’altra donna. Di opposto parere sono stati i giudici: “Mero pregiudizio”. In effetti, un nuovo scenario si era già aperto da tempo al legislatore su queste nuove forme di famiglia. Si sente sempre più viva la necessità di tutele nuove e stringenti per i minori, necessità già evidenziata dal portato normativo della legge del 10.12.2012 n° 219 , che equipara figli naturali a legittimi.